L’art. 3 dell’Ordinanza 123 ha modificato l’Ordinanza 118 e ha finalmente fatto chiarezza sul corretto impiego dei prezzari per la stima dei lavori di ricostruzione post sisma:
“2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà del professionista applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016“.
Il professionista operante nella ricostruzione, per i propri computi metrici, potrà dunque impiegare alternativamente e parzialmente, anche solo per alcune voci, il prezzario cratere aggiornato al 6% oppure il prezzario regionale aggiornato. A tal proposito, si segnala che la Regione Marche ha approvato il prezzario 2022 proprio questo mese: solo in mancanza di voci potrà alternativamente impiegare prezzari delle regioni vicine interessate dalla ricostruzione.
Tale nuova riorganizzazione, assolutamente indispensabile a dare strumenti idonei ad una congrua valorizzazione dei lavori, in conseguenza del caro prezzi che ha attanagliato la ricostruzione in questo ultimo anno, a dir di molti, sembrerebbe essere rimasta disallineata dalle previsioni di impiego dei bonus applicabili alle pratiche di ricostruzione.
Ma così non è!
Stiamo proprio parlando di quei bonus prorogati al 2025 riguardanti le pratiche di ricostruzione (per copertura accollo o alternativo rafforzato) nell’ambito geografico delle regioni interessate dallo stato di emergenza.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate di Aprile 2021, ad oggetto proprio la ricostruzione post sisma, così regolamentava l’impiego dei prezzari per entrambe le misure previste del bonus per l’accollo e del bonus alternativo rafforzato:
“Ai fini dell’attestazione, prevista dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.
Se alcune delle tipologie di interventi o di impianti o infrastrutture previsti dal progetto (sia che rientrino tra quelli ammessi al Superbonus, sia che riguardino il contributo per la ricostruzione post sisma) non sono indicati nel prezzario del cratere, è possibile fare ricorso ai prezzari predisposti dalle regioni territorialmente competenti o dalle altre regioni del cratere.
La circolare si allineava all’assetto contabile della ricostruzione nel regime precedente all’ordinanza 123, altro non avrebbe potuto fare in considerazione della specialità della norma della ricostruzione sul quale il bonus va ad operare a integrazione totale o parziale.
Se oggi l’AdE venisse interpellata sul tema dell’impiego dei prezzari, ci direbbe che il sistema è quello descritto dall’Ordinanza 123, ribadendo una cosa ovvia già statuita dalla legge.
Questo chiaramente non significa che in mancanza di una nuova circolare ci si debba rifare al vecchio regime richiamato dalla circolare di Aprile 2021, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate altro non è che una guida del sistema vigente e come tale dev’essere letta in aggiornamento rispetto le riforme intervenute.
Se poi volessimo dirla tutta, ragionando al contrato, pensando che la circolare abbia una sua autonoma valenza di legge (anche se così non è), scopriremmo che il senso scolpito dal tenore letterale della Circolare era talmente aperto da non confliggere in alcun modo con il nuovo sistema tracciato dall’Ord. 123.
Da una parte il riferimento al “prezzario cratere adottato” lascia intendere pacificamente che possa essere inteso anche quello aggiornato con il +6% giustappunto adottato con la nuova ordinanza 123, dall’altra parte poi anche il termine “non sono indicati nel prezzario cratere” potrebbe riguardare la mancanza di una voce prezzo adatta dal punto di vista economico palesata dalla stessa ordinanza 123. A questo punto sarebbe consentito anche l’impiego del prezzario regionale aggiornato.
Ragionando per assurdo e per logica, il risultato non cambia: l’applicazione dei prezzari come definiti dall’Ordinanza 123 sono immediatamente applicabili ai bonus fiscali riferiti alle pratiche di ricostruzione.
20/01/2022
Direzione Renovo