Con l’Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 e il correttivo tecnico Ordinanza n. 284 del 28 maggio 2026, la ricostruzione privata ha una nuova disciplina dei tempi di lavoro. Ma la vera domanda che ogni impresa, professionista e committente deve porsi non è solo “quali sono i nuovi termini”, bensì “quale disciplina si applica al proprio cantiere” — perché la risposta cambia caso per caso, ed è legata a una scelta da compiere entro il 30 settembre 2026.
I nuovi termini di esecuzione lavori — art. 59 TURP
L’Ordinanza 272 riscrive integralmente l’art. 59 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, abrogando le misure emergenziali degli artt. 52 e 53 e introducendo termini certi e differenziati in base al tipo di intervento, con una proroga massima di 6 mesi che il direttore lavori può concedere autonomamente.

Nuovi termini di esecuzione lavori per tipologia di intervento — art. 59 TURP (Ordinanza 272/2026)
Le penali per ritardo — art. 59-bis TURP
Al nuovo art. 59 si affianca l’art. 59-bis, che introduce decurtazioni automatiche sul corrispettivo per ogni mese di ritardo rispetto al cronoprogramma: −0,5% al mese per i primi sei mesi, −1% al mese dal settimo mese in avanti. È importante però sapere che questo meccanismo ha due livelli di effetti distinti: quelli verso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (revoca, decadenza, segnalazione all’ordine professionale), che operano sempre per legge, e quelli tra le parti private (le decurtazioni economiche vere e proprie su impresa e professionisti), che scattano solo se recepiti in un’apposita clausola contrattuale — l’addendum.

Andamento della decurtazione cumulativa in caso di ritardo (art. 59-bis TURP)
Sei situazioni, sei risposte diverse
È qui che entra in gioco la scelta dell’adesione. Non esiste una risposta unica valida per tutti i cantieri: la disciplina applicabile dipende dallo stato del procedimento e da una decisione che va presa entro il 30 settembre 2026. Per professionisti e imprese, i cantieri sono stati classificati in sei casi:
| Caso | Situazione del cantiere | Cosa comporta |
| A | Decreto non ancora emesso | Ord. 272 si applica per intero fin da subito; nuovi termini e clausole 59-bis obbligatorie nel contratto |
| B1 | Decreto emesso, termini non scaduti, scadenza oltre il 31/12/2026, non aderisce | Resta sul vecchio art. 59: nessun obbligo verso l’USR, ma nessun accesso ai nuovi termini |
| B2 | Decreto emesso, termini non scaduti, scadenza oltre il 31/12/2026, aderisce | Nuovo regime con addendum: 59-bis pienamente operativo, anche sul piano economico |
| B3 | Decreto emesso, termini non scaduti, scadenza entro il 31/12/2026, aderisce | Proroga automatica al 31/12/2026 più addendum: 59-bis pienamente operativo |
| B4 | Decreto emesso, termini non scaduti, scadenza entro il 31/12/2026, non aderisce | Proroga automatica al 31/12/2026, ma 59-bis opera solo negli effetti verso l’USR, non nelle decurtazioni economiche (manca l’addendum) |
| C | Termini già scaduti al 4/5/2026 | Termine fissato per legge al 31/12/2026; 59-bis automatico solo negli effetti pubblicistici |
I sei casi del regime transitorio — Ordinanza 272/2026 e correttivo Ordinanza 284/2026
La differenza pratica tra aderire e non aderire non è solo nei termini: è anche nel fatto che, senza addendum, le penali del 59-bis restano “sulla carta” nei rapporti tra impresa e committente, pur scattando comunque nei confronti dell’USR.
Perché la scelta si gioca entro il 30 settembre
L’art. 3 dell’Ordinanza 284 fissa al 30 settembre 2026 il termine per esercitare l’opzione verso le regole più favorevoli, con risposta dell’USR entro 45 giorni. Chi rientra nei casi B1 o B4 e lascia passare questa data senza decidere resta escluso dagli effetti economici del nuovo regime, anche se il proprio cantiere ha già ottenuto — o otterrà comunque per legge — una proroga dei termini.
Per questo la scadenza non riguarda solo chi vuole aderire: riguarda chiunque abbia un cantiere aperto, perché la mancata scelta, dopo il 30 settembre, diventa essa stessa una scelta — quella di restare nella parte più debole della disciplina transitoria.
Cosa fare ora
- Professionisti e imprese: classificare subito ogni cantiere in uno dei sei casi (A / B1 / B2 / B3 / B4 / C), verificando decreto, termini contrattuali e relativa scadenza rispetto al 31/12/2026.
- Per i casi B2 e B3: predisporre l’addendum e presentare la richiesta di adesione entro il 30 settembre 2026, tenendo conto dei 45 giorni di risposta dell’USR.
- Per i casi B4 e C: valutare se convenga comunque aderire per rendere pienamente operative anche le clausole economiche del 59-bis, oppure concentrare le risorse per chiudere i lavori entro il 31 dicembre 2026.
Direzione Renovo

