Con l’Ordinanza n.68 del Commissario Straordinario pubblicata in data 5 Ottobre 2018, vengono predisposte nuove misure, alla luce del decreto-legge n. 189 del 17 Ottobre 2016, per la zootecnia e l’agricoltura.
Più precisamente, si trattano gli immobili destinati agli usi di questa tipologia di attività produttiva, con lo scopo di fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili da dedicare al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.
L’obiettivo, ovviamente, è quello di garantire una continuità produttiva a tutte quelle aziende che hanno bisogno di impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, oltre alla conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari.
Tutto questo attraverso la predisposizione di una serie di interventi di delocalizzazione definitiva o trasformazione delle strutture.
Si definiscono potenziali beneficiari dei contributi previsti i titolari di imprese agricole e zootecniche, assegnatari di strutture provvisorie o che abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea.
Sono ammissibili a contributo tutte le opere necessarie per la trasformazione della struttura temporanea in struttura definitiva, in particolare tutti quegli interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al miglioramento edilizio e ogni opera accessoria indispensabile per la prosecuzione dell’ attività di allevamento.
Laddove, invece, l’adeguamento sia da considerare antieconomico o non durevole sotto il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella della struttura temporanea.
La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i contributi relativi alla presente ordinanza, comporta la rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici ed alla percezione dei relativi contributi, nonché alla decadenza della domanda di contributo (già presentata ai sensi della stessa) e la revoca del contributo eventualmente già concesso.
In ogni caso, l’erogazione del contributo è subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili.
L’ordinanza in questione si riferisce a tutti quegli edifici con superficie massima determinata in base alla consistenza zootecnica accertata, mentre il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento (determinato al lordo delle spese tecniche e dell’IVA, se non detraibile) e il costo convenzionale ricavabile dalla tabella dei costi parametrici.
La domanda di contributo va presentata entro il 31 Ottobre 2018 all’ USR e dovrà essere dettagliato nel modo in cui viene specificato dall’ Art. 3 dell’Ordinanza stessa. L’ USR procede alla determinazione dell’ammissibilità al contributo entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune.
Non possiamo che prendere atto del buon senso della norma con la quale si intende raggiungere un risparmio economico della spesa pubblica, ma allo stesso tempo non possiamo che sollevare dubbi riguardo l’imminente scadenza dell’ammissione al finanziamento.
Ricordiamo che Renovo offre disponibilità a prestare confronto tecnico sui temi trattati e, soprattutto, a offrire soluzioni tecnologiche per la migliore trasformazione della stalla provvisoria.
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11/10/2018
Direzione Renovo