Modifica alla manovra per interventi su parti comuni che incidano sul risparmio energetico strutturale
Doppia modifica per i bonus casa nel Ddl di Bilancio 2018. Con due emendamenti approvati in commissione Bilancio, il Parlamento sottopone a un ulteriore restyling le detrazioni dedicate all’efficienza energetica e all’antisismica. Rientrano, così, nel perimetro del 65%, le caldaie a condensazione, purché siano combinate a interventi che ne migliorano il rendimento (come i sistemi di termoregolazione).
Allo stesso tempo, fa il suo esordio un super bonus dell’80% per gli investimenti condominiali, che combinano la messa in sicurezza antisismica e l’ efficientamento energetico.
ECOBONUS
La vecchia versione del decreto prevedeva che la detrazione del 65%, a partire dal 2018, fosse ridotta al 50% per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Questo assetto, considerato troppo penalizzante dai produttori, è stato in larga parte rivisto. Il taglio di quindici punti, allora, dal prossimo anno colpirà solo gli infissi e le schermature solari. Mentre, per le caldaie, viene fissato un regime differenziato. Avranno lo sconto al 50% i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Al di sotto della classe A non si incasserà nessun bonus.
Torna, invece, la detrazione fiscale piena, al 65%, «per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A», accompagnati dalla «contestuale installazione di sistemi di termoregolazione». Allo stesso modo, accederanno al 65% gli impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro», o le spese relative a generatori d’aria calda a condensazione. Con il taglio orizzontale di tutti i bonus si risparmiavano circa 300 milioni. Questa riformulazione costa poco meno di 90 milioni, portando il risparmio grossomodo a quota 210 milioni rispetto al 2016.
La vecchia versione del decreto prevedeva che la detrazione del 65%, a partire dal 2018, fosse ridotta al 50% per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Questo assetto, considerato troppo penalizzante dai produttori, è stato in larga parte rivisto. Il taglio di quindici punti, allora, dal prossimo anno colpirà solo gli infissi e le schermature solari. Mentre, per le caldaie, viene fissato un regime differenziato. Avranno lo sconto al 50% i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Al di sotto della classe A non si incasserà nessun bonus.
Torna, invece, la detrazione fiscale piena, al 65%, «per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A», accompagnati dalla «contestuale installazione di sistemi di termoregolazione». Allo stesso modo, accederanno al 65% gli impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro», o le spese relative a generatori d’aria calda a condensazione. Con il taglio orizzontale di tutti i bonus si risparmiavano circa 300 milioni. Questa riformulazione costa poco meno di 90 milioni, portando il risparmio grossomodo a quota 210 milioni rispetto al 2016.
SISMABONUS
Arriva, poi, una nuova maxi detrazione per gli investimenti che combinano la messa in sicurezza antisismica e l’ efficientamento energetico tramite interventi pesanti, come il cappotto termico. La condizione è che le spese effettuate su parti comuni di edifici condominiali, che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (la gran parte del territorio italiano), abbiano impatto sia sul rischio sismico che sulla riqualificazione energetica. Si otterrà, in queste situazioni, una detrazione unica nella misura dell’80%, in caso di salto di una classe di rischio sismico, e dell’85% in caso di doppio salto di classe.
Arriva, poi, una nuova maxi detrazione per gli investimenti che combinano la messa in sicurezza antisismica e l’ efficientamento energetico tramite interventi pesanti, come il cappotto termico. La condizione è che le spese effettuate su parti comuni di edifici condominiali, che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (la gran parte del territorio italiano), abbiano impatto sia sul rischio sismico che sulla riqualificazione energetica. Si otterrà, in queste situazioni, una detrazione unica nella misura dell’80%, in caso di salto di una classe di rischio sismico, e dell’85% in caso di doppio salto di classe.
Questa detrazione sarà applicabile su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio».
Questo il testo dell’ emendamento approvato, che al comma 3 lettera a), dopo il numero 6), inserisce il 6-bis), che prevede che dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».
Questo il testo dell’ emendamento approvato, che al comma 3 lettera a), dopo il numero 6), inserisce il 6-bis), che prevede che dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».
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19/12/2017
Direzione Renovo