C’è una scadenza, tra quelle introdotte dall’Ordinanza 272/2026, che non riguarda i termini di cantiere né le penali di ritardo, ma qualcosa di più a monte: il modo stesso in cui, fino ad oggi, sono nati moltissimi incarichi professionali nella ricostruzione. Il 30 settembre 2026 segna la fine di una prassi diffusa — e vale la pena capire esattamente cosa cambia.
Cosa impone l’art. 10 dell’Ordinanza 272/2026
La norma è netta: entro il 30 settembre 2026 va depositato il contratto di incarico professionale secondo lo schema tipo dell’Ordinanza 108/2020, a pena di decadenza dal diritto al contributo. Non basta la firma delle parti: il deposito deve avvenire attraverso la piattaforma GE.DI.SI., e produce esso stesso l’effetto di comunicazione preventiva obbligatoria richiesta dall’art. 5 §10 dello schema tipo. Firma e deposito sono due atti distinti, e solo il secondo produce l’effetto legale rilevante.
| Aspetto | Dettaglio |
| Chi riguarda | Chi non ha ancora presentato domanda di contributo al 4/5/2026; immobili inagibili con ordinanza sindacale ma pratica non avviata; committenti che hanno individuato il professionista ma non hanno formalizzato l’incarico |
| Chi NON riguarda | Chi ha già il decreto di concessione: per questi cantieri valgono le scadenze lavori dell’art. 59 TURP, non questa scadenza |
| Cosa depositare | Contratto di incarico secondo schema tipo Ord. 108/2020, tramite piattaforma GE.DI.SI. |
| Effetto del deposito | Equivale alla comunicazione preventiva obbligatoria ex art. 5 §10 schema tipo |
| Se non si deposita | Decadenza dal diritto al contributo — non una sanzione, ma la perdita definitiva del beneficio, senza proroghe previste |
Sintesi della scadenza di deposito ex art. 10 Ordinanza 272/2026

Il 30 settembre 2026 come termine perentorio: le due sole strade percorribili
La fine della pratica del contratto non stipulato
Per anni, nella fase iniziale della ricostruzione, è stata prassi diffusa iniziare a lavorare sulla base di un incarico verbale: sopralluoghi, misurazioni, bozze di progetto consegnate prima ancora che il contratto tipo venisse formalizzato e depositato su GE.DI.SI. Una prassi comprensibile nell’urgenza dei primi anni, ma giuridicamente scorretta e oggi insostenibile.
Il problema non è solo formale. Un’attività svolta senza contratto depositato è, a tutti gli effetti, un’attività prestata senza titolo verso il contributo pubblico: nessun compenso è riconoscibile a valere sulle risorse commissariali, e il professionista può rivalersi solo con la tutela civilistica ordinaria nei confronti del committente. Inoltre, l’attività già svolta prima della firma conta comunque come incarico assunto ai fini del cumulo — un incarico «di fatto» che nessuno ha comunicato, ma che esiste già per l’ordinamento.
Ogni sopralluogo, ogni bozza consegnata, ogni consiglio informale prima della firma crea già un vincolo giuridico (Cass. SS.UU. n. 13533/2001, responsabilità da contatto sociale qualificato). Il 30 settembre chiude la finestra in cui questo poteva restare irrisolto senza conseguenze irreversibili.
Cosa succede concretamente, dopo la scadenza
Le conseguenze del mancato deposito non sono graduate: non c’è una sanzione crescente come per i ritardi di cantiere, ma un effetto secco e binario. Se il contratto è stato depositato entro il 30 settembre, il committente conserva il diritto al contributo e il professionista può fatturare le proprie competenze a valere sulle risorse commissariali secondo le regole ordinarie. Se il contratto non è stato depositato, il committente perde definitivamente il diritto alla ricostruzione finanziata, e il professionista che ha comunque lavorato non vede riconosciuto alcun compenso dal contributo — restandogli solo l’azione civile ordinaria verso il committente, quando esperibile.
Le possibilità di termini differenti e di sospensione
La norma non è però rigida in modo assoluto: lo schema tipo prevede valvole di sicurezza che permettono di modulare i tempi, a condizione che vengano costruite prima, non invocate dopo. L’art. 6 §2 dello schema tipo individua tre situazioni distinte:
- Caso fortuito: evento imprevedibile e inevitabile, esterno alla sfera del professionista (calamità sopravvenuta, decesso del committente, crollo ulteriore dell’immobile). Va documentato con data certa e comunicato immediatamente per iscritto a committente e USR.
- Forza maggiore: fatto di terzi o della pubblica amministrazione che rende oggettivamente impossibile la prestazione nei termini (blocco delle istruttorie USR, normativa sopravvenuta, indisponibilità certificata della piattaforma). Va provato con atti ufficiali, dimostrando di essersi comunque attivati.
- Particolare complessità tecnica: caratteristiche dell’immobile o dell’intervento oggettivamente superiori alla media (edifici storici vincolati, condomini pluripiano con danni gravissimi, presenza di amianto). Richiede una clausola a doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c., con descrizione analitica delle ragioni — non una formula generica.
Anche la sospensione dei termini per attività di verifica o istruttoria USR è riconosciuta, ma sempre a condizione che venga tracciata: i tempi dell’istruttoria non si computano nel termine, ma solo se la sospensione è stata comunicata e documentata attraverso la piattaforma, non ricostruita a posteriori.
Uno sguardo al futuro: verso una redistribuzione degli incarichi
C’è un effetto di secondo livello che questa scadenza porta con sé, ed è ragionevole aspettarselo nelle prossime settimane. Molti professionisti che hanno già ricevuto un incarico — anche solo verbalmente, con un sopralluogo o una bozza consegnata — sanno di non essere nelle condizioni di rispettare i tempi tecnici richiesti dalla norma una volta depositato il contratto. Per questi professionisti, la scelta razionale non è più depositare comunque e sperare in una proroga: è declinare l’incarico prima del 30 settembre, lasciando che il committente si rivolga a un altro tecnico effettivamente disponibile a impegnarsi sui nuovi termini.
È prevedibile, quindi, una redistribuzione degli incarichi nelle prossime settimane: chi ha il carico di lavoro già saturo lascerà spazio a chi ha capacità operativa libera, in un riposizionamento che il mercato professionale della ricostruzione non ha ancora visto in questa forma esplicita.
Da quando partono i 180 giorni per la consegna del progetto
Su questo punto vale la pena essere precisi, perché è proprio dove nascono gli equivoci: il termine di 180 giorni naturali per la presentazione del progetto (art. 6 §2 schema tipo Ord. 108/2020) decorre dal deposito del contratto su GE.DI.SI. — non dalla data dell’incarico verbale, non dal primo sopralluogo, non dalla bozza consegnata mesi prima. Chi deposita il contratto il 29 settembre avvia comunque da quella data i suoi 180 giorni pieni, indipendentemente da quanto lavoro preparatorio fosse già stato svolto informalmente in precedenza.
Il conto alla rovescia dei 180 giorni parte dal deposito, non dall’incarico di fatto. Una precisazione che conviene avere chiara sia per chi accetta un incarico a ridosso della scadenza, sia per chi lo sta valutando.
Il rischio di contenzioso tra committente e professionista
Resta un nodo che sarà da vedere come si svilupperà nelle prossime settimane: cosa succede agli accordi pregressi, anche non formalizzati, quando il professionista che li aveva presi decide di non depositare il contratto? Il committente che si era affidato — magari da mesi — a un tecnico che ora declina si trova a dover trovare in fretta un sostituto disposto a prendere in carico la pratica prima del 30 settembre, con il rischio concreto di non riuscirci per tempo.
È un terreno in cui è ragionevole attendersi un’animazione del contenzioso: da un lato il committente che lamenta di aver fatto affidamento su un incarico di fatto già avviato — richiamando la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato (Cass. SS.UU. n. 13533/2001, già richiamata sopra); dall’altro il professionista che, non avendo mai depositato un contratto formale, sosterrà di non aver mai assunto un impegno vincolante nei termini pretesi. Non è una questione che la norma risolve in astratto: si giocherà caso per caso, sulla prova di quanto affidamento sia stato effettivamente ingenerato prima del rifiuto.
Ma ormai si gioca a carte scoperte
È questo il punto che cambia davvero la natura del rapporto professionale nella ricostruzione. Fino ad oggi esisteva un margine di informalità tollerata: l’incarico verbale in attesa di formalizzazione, la proroga concordata a voce, la sospensione mai comunicata ma comunque rispettata da entrambe le parti. Il 30 settembre 2026 chiude quel margine. Ogni obbligazione — termine, proroga, sospensione, causa di complessità — deve essere scritta, comunicata, protocollata e sottoscritta prima che produca effetto, non ricostruita quando il ritardo è già maturato.
Non è più possibile lavorare per mesi su un incarico informale sperando di regolarizzare più avanti: chi lo fa oggi, semplicemente, non avrà più nulla da regolarizzare. Le valvole di sicurezza esistono e sono reali, ma vanno costruite alla luce del sole, nel contratto e nella documentazione di cantiere — non invocate a ritardo già consumato.
Renovo affianca professionisti e committenti nella formalizzazione e nel deposito tempestivo dei contratti di incarico, e nella costruzione delle clausole di tutela che la norma stessa mette a disposizione.
Direzione Renovo

