Devi sapere che per la realizzazione dei lavori di ricostruzione post – sisma il beneficiario del contributo, al momento di presentazione della domanda, incarica l’impresa esecutrice dei lavori che il tecnico ha già selezionato in via fiduciaria in precedenza.
L’impresa invece va scelta con «procedura concorrenziale» (art. 6 comma 13 DL 189/2016): i privati, per beneficiare dei contributi per la ricostruzione, devono scegliere la ditta al quale affidare i lavori tramite procedura concorrenziale, scegliendo tra le varie, la migliore offerta.
Si evidenzia da subito che se è abbastanza scontato che la selezione concorrenziale per l’individuazione dell’impresa la effettuano presidenti di consorzi e amministratori di condominio nei casi di aggregazione di unità, non è affatto scontato, invece, di chi sia il compito di effettuare la selezione dell’impresa nel caso di singolo beneficiario di contributo.
Lana caprina? Tutt’ altro! Le responsabilità della corretta effettuazione del confronto concorrenziale per la selezione della ditta sono grandissime. Come vedremo, una selezione fatta male o, peggio, non fatta può comportare la revoca del contributo.
Vediamo allora di capire come questo passaggio va effettuato.
L’Ord. n. 19, che tratta la Ricostruzione Pesante, all’Art. 9, comma 4 lett. b) ci dice qualcosa di molto importante, «l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’ affidamento dei lavori alla migliore offerta…»
Per l’affidamento dei lavori di ricostruzione privata quindi si deve tener conto significativamente dello sconto offerto dalle imprese coinvolte.
Ma se lo sconto può pesare in maniera significativa ma non esclusiva, quali altri aspetti possono essere chiamati in gioco?
Chi si occupa di appalti pubblici e almeno una volta si è cimentato in una selezione con offerta economicamente più vantaggiosa conosce già la risposta, possono essere inseriti in gara tutti quegli aspetti che riguardano la commessa e non il contraente e quindi:
- migliori materiali impiegati;
- migliore organizzazione dell’impresa;
- migliore organizzazione del cantiere;
- riduzione tempi di esecuzione;
- reimpiego e riciclo materiali;
- altro.
Di certo non potranno essere inserite lavorazioni integrative fuori del beneficio del contributo, in qualche modo gli aspetti qualitativi detti dovranno restare nell’ alveo degli interventi ammissibili a contributo (impensabile mettere una jacuzzi come miglioria a carico dello stato!).
Quello che si vuole rimarcare è che l’intento del legislatore è quello di individuare una procedura di selezione seria che tenga conto sia del prezzo ma anche delle regole del buon costruire.
Facendo rapidamente il punto della giurisprudenza civile con la Corte di Cassazione, ci imbattiamo nella sentenza n. 15285 SS. UU., 25.7.2016, che in maniera analogica (era il sisma l’Aquila) ci descrive una situazione di estremo interesse sulle possibilità che si incorrono nell’ effettuare una procedura di selezione troppo approssimativa e sul fatto che gli affidamenti privati non sono appalti pubblici.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affrontato un’interessante questione relativa alle procedure di appalto indette in seguito al sisma che sconvolse la Regione Abruzzo nell’aprile del 2009. Nello specifico, l’art. 7 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, aveva stabilito che le domande di contributo presentate da committenti privati per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma dovessero essere corredate da offerte provenienti da almeno cinque imprese concorrenti (tre per il sisma del Centro Italia) al fine di consentire valutazioni comparative.
Nella fattispecie, un’impresa impugnava dinanzi al Giudice amministrativo la procedura di selezione con la quale il committente privato aveva individuato la società affidataria delle opere di ricostruzione post sisma. Tuttavia, il TAR e il Consiglio di Stato negavano la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite, confermando le statuizioni dei giudici del merito, hanno osservato che l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri non conteneva alcun richiamo alla disciplina dei contratti pubblici e alle procedure di evidenza pubblica, ma prevedeva soltanto lo svolgimento di una procedura la cui violazione avrebbe comportato non già l’invalidità dell’affidamento dell’appalto bensì la mera esclusione del contributo pubblico; né la citata ordinanza conteneva in alcuna parte la previsione della condizione del rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici.
Quindi la giurisprudenza e lo stesso art. 6 comma 13 DL 189/2016, come già anticipato poc’anzi, definiscono che l’effettuazione di una gara difforme o ancor peggio non fatta può comportare l’esclusione dal contributo pubblico oltre che eventuali responsabilità civili e penali per amministratori e presidenti che assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale, art. 31 DL 169/2016.
Ricordiamo poi che l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, Articolo 3, comma 4, crea ulteriori vincoli per i tecnici in quanto specifica che “Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici Speciali per la Ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.”
A modesto avviso dello scrivente, l’Ord. n. 19 Ricostruzione Pesante _ all’Articolo 9, comma 4 lett. b) nel dire in riguardo alla selezione della ditta “scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi ..” impone che possano essere imbastite due tipologie di gara:
1 – gara solo prezzo, con sconto sui lavori (matematicamente potremmo dire almeno il 60%);
2 – gara qualità / prezzo dove il prezzo è almeno significativo (potremmo anche dire in altri termini che le gare sono tutte in qualità / prezzo con peso del prezzo “significativo” che varia da 60 – 100%).
Se si effettueranno gare solo prezzo lo sconto dovrà esserci, se sono gare non solo prezzo si necessiterà di definire una procedura di gara con criteri e aspetti predeterminati.
05/11/2017
Direzione Renovo