Revisione prezzari e trasparenza del mercato nella ricostruzione: una questione di legalità e di equilibrio, anche per i privati

Revisione prezzari e trasparenza del mercato nella ricostruzione: una questione di legalità e di equilibrio, anche per i privati

Questione di legalità e di equilibrio

La recente sentenza n. 480/2025 del TAR Abruzzo (pubblicata il 6 novembre 2025) affronta in modo diretto una questione cruciale per il settore delle costruzioni e della ricostruzione post-sisma: l’obbligo di aggiornare i prezzari di riferimento prima di bandire le gare pubbliche, per garantire la coerenza dei valori con l’andamento reale del mercato e assicurare una concorrenza effettiva.

Il caso nasce dal ricorso presentato da ANCE L’Aquila e da alcune imprese costruttrici contro il Comune di Pizzoli, che aveva posto a base di gara per la ricostruzione di un edificio scolastico i prezzi del Prezzario Unico Cratere 2022, nonostante la procedura fosse stata bandita nel maggio 2025, quindi a distanza di oltre due anni dall’aggiornamento dei valori e con tabelle della manodopera risalenti addirittura al 2019.

Il TAR ha accolto il ricorso, stabilendo che:

“L’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi pubblici primari: la serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità e la convenienza economica dell’appalto.”

In sostanza, non basta richiamare il prezzario vigente “per competenza territoriale” se i valori sono superati o non rappresentano più il mercato.
L’Amministrazione — spiega il TAR — ha il dovere di verificare la congruità dei prezzi, evitando che la base d’asta sia costruita su importi sottostimati e non realistici, perché ciò falserebbe il confronto concorrenziale e renderebbe insostenibili le offerte delle imprese.


Il principio: aggiornare i prezzari non è una facoltà, ma un obbligo

Il Tribunale chiarisce che la revisione periodica dei prezzari non è una scelta discrezionale ma una necessità tecnica e giuridica, collegata ai principi di responsabilità e buona amministrazione.
Il richiamo ai valori aggiornati — regionali o nazionali — è quindi una garanzia di trasparenza, efficienza e parità di condizioni tra operatori economici.

Il Comune di Pizzoli, utilizzando prezzari del 2022 e tabelle del lavoro del 2019 per una gara del 2025, ha violato questo principio, creando uno squilibrio tra base d’asta e costi effettivi, specialmente per la manodopera.
Il TAR sottolinea come le stazioni appaltanti debbano tenere conto delle tabelle ministeriali aggiornate e, in caso di scostamenti, motivare puntualmente eventuali scelte diverse.


Un segnale anche per il settore privato della ricostruzione

Il ragionamento espresso dal TAR, sebbene riferito a una procedura di appalto pubblico e a un contesto normativo precedente a quello attuale, assume piena rilevanza anche per il settore privato della ricostruzione, oggi disciplinato dall’Ordinanza n. 222/2023.
Quest’ultima consolida il principio dell’aggiornamento continuo dei prezzari, imponendo che i computi metrici estimativi e i quadri economici degli interventi privati ammessi a contributo siano redatti sulla base dei valori effettivi e aggiornati del mercato, coerenti con l’evoluzione dei costi reali di materiali, manodopera e forniture.

Eppure, dalla pubblicazione dell’Ordinanza 222 a oggi, il sistema è rimasto fermo al prezzario 2022, lo stesso oggetto delle contestazioni sollevate nel ricorso esaminato dal TAR.
Un’anomalia che evidenzia la necessità di procedere a una revisione puntuale e tempestiva dei prezzari, affinché i contributi concessi rispecchino l’effettivo costo delle opere e garantiscano la sostenibilità economica della ricostruzione, pubblica e privata.

Ciò significa che anche nel caso degli interventi privati, finanziati con risorse pubbliche, non è ammissibile l’utilizzo di prezzari superati o non coerenti con l’andamento reale dei costi.
L’obiettivo è garantire trasparenza e sostenibilità economica, ma anche evitare che il disallineamento tra costi e valori di riferimento penalizzi le imprese o renda inefficace il contributo pubblico.

Di conseguenza, gli eventuali adeguamenti del contributo di ricostruzione devono seguire l’evoluzione dei costi effettivi delle opere, secondo gli aggiornamenti riconosciuti dalla normativa commissariale e dai prezzari vigenti.
Solo così si assicura che la ricostruzione, pubblica o privata, mantenga un equilibrio reale tra valore tecnico, costo economico e capacità esecutiva, nel rispetto dei principi di correttezza e buon andamento amministrativo.

In un contesto come quello della ricostruzione post-sisma — dove il contributo pubblico copre integralmente o in larga parte il costo delle opere — l’utilizzo di prezzari non aggiornati genera effetti distorsivi anche per i proprietari e i professionisti, oltre che per le imprese: da un lato si comprimono i margini di esecuzione e la qualità degli interventi; dall’altro si riduce la possibilità di ottenere risparmi reali attraverso sconti e confronti concorrenziali, che solo un mercato libero e trasparente può garantire.


Conclusione: serve una politica dei prezzi più realistica

La sentenza del TAR Abruzzo richiama tutti — amministrazioni, imprese e professionisti — a una maggiore responsabilità nella determinazione dei costi.
Lasciare che il mercato operi in condizioni di chiarezza e confronto reale non significa rinunciare al controllo pubblico, ma rafforzarlo.

L’aggiornamento costante dei prezzari è quindi non solo un adempimento tecnico, ma un fattore di equità e credibilità del sistema della ricostruzione, sia pubblica che privata.
L’Ordinanza 222, in questo senso, apre uno spazio importante anche per i privati, i quali possono e devono beneficiare di un sistema di prezzi coerente con il mercato, trasparente e competitivo — nell’interesse generale e della buona riuscita degli interventi.

Direzione Renovo

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